Condizioni commerciali 

 Prezzi: 

franco fabbrica Germersheim, EXW Incoterms 2010, più IVA al momento della fatturazione (attualmente 19%) 

Condizioni di pagamento: 

20% del valore netto dell’ordine 14 giorni (data fissa) dopo la data di conferma dell’ordine da parte di MTS, 

20% del valore netto dell’ordine 14 giorni (data fissa) dopo la data di accettazione approssimativa nello stabilimento MTS di Germersheim 

60% del valore netto dell’ordine 14 giorni (data fissa) dopo la notifica della disponibilità della consegna da parte di MTS e prima della registrazione/consegna. 

Tutte le fatture sono al netto dell’IVA in vigore al momento della fatturazione. 

Se il veicolo di trasporto viene acquistato da/via MTS, occorre procedere al pagamento dell’intero valore netto più l’IVA applicabile 14 giorni (data fissa) dopo la notifica dell’arrivo del veicolo di trasporto nello stabilimento di MTS Germersheim. 

Tempi di consegna: 

come desiderato nel contratto 

Validità dell’offerta: 

3 mesi dalla data dell’offerta 

Garanzia: 

12 mesi per l’installazione MTS o fino a 1000 ore di funzionamento nel periodo di garanzia indicato. Il luogo di esecuzione delle richieste di garanzia riconosciute è lo stabilimento MTS di Germersheim. Il veicolo di trasporto e i componenti dell’acquisto dichiarati da MTS sono soggetti ai rispettivi termini di garanzia del produttore dei corrispondenti fornitori a monte. Le parti soggette ad usura come tubi flessibili di aspirazione e idraulici, filtri e cinghie trapezoidali non sono più garantite dopo la messa in servizio. 

Le richieste di applicazione della garanzia sono accettate solo se è stato dimostrato che la macchina è stata utilizzata esclusivamente da personale addestrato da MTS e che l’assistenza, le ispezioni e le riparazioni sono state eseguite in modo dimostrabile esclusivamente, completamente e puntualmente da MTS o da partner autorizzati MTS. Nel caso si desiderasse un’assistenza in loco per una richiesta di applicazione della garanzia riconosciuta da MTS, ci riserviamo il diritto di addebitare le spese di viaggio e di carburante. 

Condizioni generali 

Condizioni di vendita, consegna e pagamento 

§ 1 Ambito di applicazione, clausola di difesa. 

1. Le nostre condizioni di vendita, consegna e pagamento si applicano agli imprenditori ai sensi del § 14 del BGB, alle persone giuridiche di diritto pubblico e ai fondi speciali di diritto pubblico. Si applicano anche a tutte le transazioni future con questi partner contrattuali. 

2. I nostri termini di vendita, consegna e pagamento si applicano a tutte le nostre consegne e prestazioni. 

3. Nella misura in cui non sono state stabilite regole specifiche in merito all’attività in questione, si applicano esclusivamente le nostre condizioni di vendita, consegna e pagamento. Non riconosciamo termini e condizioni contrastanti o divergenti della parte contraente, a meno che non abbiamo espressamente concordato la loro validità per iscritto. Le nostre condizioni di vendita, consegna e pagamento si applicano anche se prestiamo servizi senza riserve ben che consapevoli dell’esistenza di condizioni contrarie o diverse della parte contraente. 

§ 2 Offerta, conclusione del contratto, documenti di offerta. 

1. Le nostre offerte non sono vincolanti, a meno che non stabiliamo una scadenza per l’accettazione. 

2. Il nostro partner contrattuale è vincolato ai suoi ordini per 21 giorni, ovvero possiamo accettare un ordine per 21 giorni dopo che è stato ricevuto da noi con effetto vincolante per il nostro partner contrattuale. Se il nostro partner contrattuale ha stabilito un periodo di accettazione più lungo, farà fede quest’ultimo. 

3. Per il contenuto del contratto, fa fede la nostra conferma d’ordine scritta, o la nostra offerta scritta, se è accettata senza riserve dal contraente per iscritto. Se in seguito il nostro partner contrattuale richiede aggiunte o modifiche, queste per essere parte del contratto devono essere espressamente confermate da noi per iscritto. Ciò vale in particolare per la consegna di ulteriori parti e la fornitura di ulteriori servizi. I nostri dipendenti non sono autorizzati a stipulare ulteriori accordi verbali legalmente vincolanti. 

4. Ci riserviamo il diritto di proprietà e i diritti d’autore su preventivi, illustrazioni, calcoli, campioni e altri oggetti e documenti. Senza il nostro esplicito consenso, questi non possono essere duplicati o resi accessibili a terzi. Ciò vale anche per quei documenti scritti, che sono designati come “confidenziali”. 

§ 3 Prezzi, variazioni di prezzo. 

1. Le consegne e i servizi per i quali non sono espressamente concordati prezzi fissi sono addebitati ai prezzi validi il giorno della consegna o della prestazione del servizio. 

2. Salvo quanto diversamente indicato nella conferma d’ordine, i nostri prezzi sono franco fabbrica (“ex works” Incoterms 2000) esclusi gli imballaggi. L’imposta sul valore aggiunto legale non è inclusa nei nostri prezzi; apparirà separatamente e sarà addebitata sulla fattura al tasso applicabile il giorno della fatturazione se la consegna o il servizio è soggetto all’IVA. 

3. Se dopo la presentazione della nostra offerta o dopo la conclusione del contratto ci sono cambiamenti significativi nei costi di acquisto di cui non siamo responsabili [ad esempio aumento dei costi di materiale e di consegna, dazi doganali, fluttuazioni dei tassi di cambio], abbiamo il diritto di richiedere un ragionevole adeguamento del prezzo se ne informiamo l’appaltatore in tempo utile prima della consegna o della prestazione. 

§ 4 Pagamenti, termini di pagamento, compensazione, ritenzione, nostri diritti in caso di rischio di mancato pagamento. 

1. Salvo diversamente indicato nella conferma d’ordine, il prezzo concordato deve essere pagato entro dieci giorni lavorativi [senza il sabato] dalla consegna o fornitura del servizio. Fa fede da parte nostra il ricevimento del pagamento. Per ordini di valore superiore a € 20.000, abbiamo diritto a un deposito di 1/3 dell’importo della fattura (compresa l’imposta sul valore aggiunto), che diventa dovuto al momento della conclusione del contratto [ricevuta della conferma dell’ordine/dell’accettazione incondizionata della nostra offerta]. 

2. La detrazione di sconti è esclusa senza previo accordo scritto 

3. Abbiamo il diritto di chiedere al nostro partner contrattuale a partire dalla data di scadenza, anche se non è inadempiente, interessi per un importo pari al cinque percento dell’importo della fattura in sospeso. Se sono presenti condizioni legali di insolvenza, possiamo richiedere interessi di mora per un importo pari a otto punti percentuali al di sopra del tasso di interesse di base corrente sull’importo della fattura in sospeso, in conformità con il § 247 del BGB. 

In caso di mancato pagamento da parte del nostro partner contrattuale: 

Se è stato concordato un termine di pagamento: 

– dal giorno successivo alla scadenza del termine [ad es. termine di pagamento nella conferma d’ordine MTS/offerta MTS o termine di pagamento secondo le nostre condizioni di vendita, consegna e pagamento (VLZ) § 4 n. 1]. 

Al più tardi si verifica un ritardo, qualora il nostro credito è dovuto e il nostro partner contrattuale

– o riceve un sollecito [gli arretrati partono dal giorno in cui viene ricevuto il sollecito] 

– oppure ha ricevuto una fattura e sono trascorsi 30 giorni [senza sollecito]. 

Salvo ulteriori motivi legali per inadempienza, gli arretrati prendono inizio immediatamente, 

– se il nostro partner contrattuale rifiuta seriamente e definitivamente di fornire la dovuta prestazione [senza sollecito]. 

Le conseguenze legali di un ritardo o della mancata accettazione dello stato di consegna sono regolate dal § 6 delle nostre condizioni di vendita, consegna e pagamento (VLZ) 

4. Il nostro partner contrattuale può applicare un credito proprio nei confronti di un credito a noi dovuto solo se il suo credito è stato legalmente stabilito o se non lo contestiamo. Un diritto di ritenzione secondo il 

§ 273 del BGB è attribuibile al nostro partner contrattuale solo nella misura in cui la sua domanda riconvenzionale si basa sullo stesso rapporto contrattuale. 

1. Ci riserviamo espressamente il diritto di rifiutare assegni o cambiali come mezzo di pagamento. Se accettiamo un assegno come mezzo di pagamento, il credito nei confronti del nostro partner contrattuale sarà considerato soddisfatto solo nella misura in cui l’importo del credito ci è stato definitivamente accreditato senza alcuna detrazione [accettazione “in seguito all’adempimento”]. Le commissioni di verifica degli assegni o di cambio sono a carico del nostro partner contrattuale. 

2. Se abbiamo concordato con il nostro partner contrattuale che deve aprire un credito documentario con la sua banca o un’altra banca che accettiamo, la lettera di credito deve essere conforme alle Linee guida generali e pratiche relative ai crediti documentari [attualmente: Revisione 1993, Pubblicazione ICC n. 500]. La lettera di credito è irrevocabile e divisibile. 

3. L’affidabilità creditizia del nostro partner contrattuale è la base della conclusione del nostro contratto. Se veniamo a conoscenza di circostanze che giustificano il presupposto che questi non possa soddisfare gli obblighi di pagamento [ad es. Richiesta o avvio di procedure di insolvenza, indebitamento eccessivo, insolvenza, sospensione dei pagamenti, tentativo fallito di preclusione] possiamo chiedere al nostro partner contrattuale di pagare l’intero prezzo di acquisto prima della consegna o della fornitura dei servizi o di fornire una garanzia di valore. Se il nostro partner contrattuale non riesce a farlo entro un termine ragionevole, abbiamo il diritto di recedere dal contratto. Ci riserviamo espressamente ulteriori diritti. 

§ 5 Tempi di consegna, ritardo nella consegna, impossibilità di consegna. 

1. Un periodo di consegna concordato inizia, se non diversamente concordato, con la data della conclusione del contratto. Tuttavia, l’inizio di tutti i termini e tempi di consegna presuppone che tutte le precedenti domande commerciali e tecniche siano state chiarite e che il cliente abbia adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali in modo tempestivo e adeguato, ad esempio abbia effettuato il pagamento anticipato concordato o abbia fornito le necessarie approvazioni, autorizzazioni e/o documenti. 

2. a] Le informazioni relative ai tempi di consegna sono solo approssimative senza un accordo esplicito su una data fissa o una scadenza fissa. 

b] Le scadenze o i termini di consegna sono rispettati se consegniamo l’articolo alla persona incaricata del trasporto alla data pertinente o alla scadenza del periodo pertinente o se abbiamo fornito un avviso tempestivo della disponibilità della spedizione dell’articolo per il giorno rilevante. 

c] I tempi di consegna vengono prorogati senza accordo esplicito in caso di successive modifiche al contratto, che incidono sui tempi di consegna, per un periodo di tempo ragionevole. 

d] In caso di forza maggiore o in caso di ostacoli imprevedibili, che non possiamo evitare nonostante la ragionevole cura richiesta dalle circostanze del singolo caso, i tempi di consegna saranno prolungati dal periodo di restrizione e da un ragionevole periodo di riavvio. Le seguenti circostanze esemplificative portano alla summenzionata proroga dei tempi di consegna, se non li abbiamo causati e se ostacolano la produzione tempestiva o la consegna in questo caso particolare: intervento ufficiale in Germania e all’estero, consegna errata o intempestiva di veicoli di trasporto, materie prime e materiali da costruzione, materiali o merci essenziali, mancanza di energia, eventi naturali [tempesta, grandine, acqua, fuoco, ecc.], scioperi, blocchi legittimi, guasti o restrizioni operative, anche nelle società fornitrici. Non siamo responsabili delle colpe dei nostri fornitori. 

e] Siamo tenuti a informare il nostro partner contrattuale del verificarsi di casi di forza maggiore o di un ostacolo imprevedibile e, non appena prevedibile, della durata probabile della conseguente ostruzione delle prestazioni. 

f] Il nostro partner contrattuale può recedere dal contratto a causa della summenzionata perdita temporanea del servizio solo se l’attesa fino alla rimozione anticipata dell’ostacolo mette in discussione lo scopo commerciale e non sia per lui,ragionevole e se ci ha fornito un ragionevole periodo di grazia per iscritto con una minaccia di rifiuto. Il recesso deve essere dichiarato per iscritto. 

g] Se le nostre prestazioni diventano significativamente più difficili a lungo termine a causa di eventi di forza maggiore o imprevisti del tipo di cui sopra, saremo liberati dal nostro obbligo di consegna. 

In questo caso, il nostro partner contrattuale ha il diritto di recedere dal contratto se in precedenza ci ha fissato un periodo di tolleranza ragionevole con una minaccia di rifiuto. Ulteriori reclami del nostro partner contrattuale, in particolare per il risarcimento per inadempienza o prestazioni scadenti, sono esclusi, a meno che noi o i nostri dirigenti non siamo colpevoli di dolo o colpa grave. 

3. Se dovessimo danni al nostro partner contrattuale per ritardi nella consegna, il nostro partner contrattuale dovrà spiegare e dimostrare in dettaglio i suoi danni presunti; non riconosciamo somme forfettarie. 

In termini di importo, il nostro obbligo di risarcimento danni per ritardo di consegna è limitato allo 0,5% per ogni settimana iniziata di ritardo, per un totale massimo del 5% del valore della consegna, che non può essere utilizzata in tempo o secondo il contratto a causa del ritardo. 

4. Se l’adempimento del nostro obbligo di consegna è impossibile, ad esempio perché l’articolo in consegna è stato distrutto o rubato prima di essere consegnato al corriere o prima della notifica di disponibilità per la spedizione, saremo liberati dal nostro obbligo di consegna. Se abbiamo causato l’impossibilità della consegna, la nostra responsabilità per danni è limitata conformemente al § 10. 

§ 6 I nostri diritti in caso di mancata accettazione o accettazione tardiva. 

1. Se il nostro partner contrattuale non accetta l’articolo in consegna alla data di consegna contrattuale senza che noi ne siamo la causa, il prezzo contrattuale [incl. l’IVA] è dovuto al ricevimento della notifica di disponibilità per la spedizione o l’invito a ritirare la merce; allo stesso tempo, il rischio è trasferito al nostro partner contrattuale [§ 7 n. 2], 

Se la mancata accettazione si basa sulla colpa del nostro partner contrattuale, abbiamo il diritto di richiedere un risarcimento forfettario per i costi conseguenti associati alla mancata accettazione. Ciò equivale all’1% dell’importo netto del contratto per settimana iniziata di non accettazione [tra cui costi di stoccaggio, costi di finanziamento] fino all’accettazione o allo scioglimento del contratto. Il nostro partner contrattuale ha il diritto di dimostrare che non abbiamo subito alcun danno o non abbiamo sostenuto l’importo forfettario. Da parte nostra, possiamo dimostrare che abbiamo effettivamente subito un danno oltre la somma forfettaria. 

2. In caso di mancata accettazione, abbiamo anche il diritto di stabilire un termine ragionevole per l’accettazione al nostro partner contraente e di recedere dal contratto dopo la scadenza infruttuosa del periodo. 

Se ci siamo dimessi e la mancata accettazione si basa su un errore del nostro partner contrattuale, abbiamo il diritto di richiedere il 35% della somma netta del contratto per l’acquisto di una nuova draga di aspirazione, o il 20% del prezzo del contratto netto quando acquistiamo una draga di aspirazione usata come compensazione. Il nostro partner contrattuale ha il diritto di dimostrare che non abbiamo subito alcun danno o non abbiamo sostenuto l’importo forfettario. Da parte nostra, possiamo dimostrare che abbiamo effettivamente subito un danno oltre la somma forfettaria. 

§ 7 Trasferimento del rischio, spedizione, assicurazione del trasporto. 

1. Se prendiamo in carico la spedizione della merce, il nostro partner contrattuale sostiene le spese di trasporto. In particolare, il nostro appaltatore sostiene tutti i costi relativi all’esportazione [ad esempio dazi, tasse, dazi doganali, tasse], 

2. Il rischio passa al nostro partner contrattuale nel momento in cui consegniamo l’articolo in consegna alla persona responsabile del trasporto; il nostro partner contrattuale si assume quindi ad esempio il rischio di distruzione, danneggiamento o furto dell’articolo in consegna. 

Se la consegna non avviene nei tempi di consegna contrattuali senza colpa da parte nostra, il rischio passa al nostro partner contrattuale al ricevimento della disponibilità per la spedizione o della richiesta di ritiro della merce. 

3. Su richiesta del nostro partner contrattuale copriremo le consegne con un’assicurazione di trasporto. I costi sostenuti a tale proposito sono a carico del nostro partner contrattuale. Per inciso, non siamo obbligati a stipulare un’assicurazione di trasporto. 

4. Se, per conto del nostro partner contraente, otteniamo la targa per il trasferimento di una draga aspirante, non siamo obbligati a stipulare un’assicurazione per il danno del veicolo senza l’espressa richiesta scritta del nostro partner contrattuale. In tal caso, la parte contraente è la sola responsabile dell’esistenza di una copertura assicurativa. 

§ 8 Riserva di proprietà per garantire le nostre richieste di pagamento. 

1. I beni da noi consegnati rimangono di nostra proprietà fino al completo pagamento di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale, anche dopo la conclusione del contratto. Il ricevimento dell’importo della fattura su uno dei nostri conti ne costituisce il pagamento. In caso di violazione del contratto da parte del nostro partner contrattuale, in particolare in caso di inadempimento del pagamento, avremo il diritto di riprendere la merce, senza che ciò sottoscriva di per sé un recesso dal contratto. Il recesso e tutti gli altri diritti legali rimangono a noi riservati. 

2. Il nostro partner contrattuale conserva i prodotti riservati gratuitamente per noi. È obbligato a provvedere al loro attento trattamento e ad assicurarli adeguatamente a proprie spese contro perdite e danni causati da incendio, furto, atti vandalici e fenomeni naturali. Su richiesta, deve esserci dimostrata l’assicurazione. I diritti assicurativi in relazione alle nostre consegne soggette a riserva di proprietà devono essere a noi assegnati al momento della conclusione dell’assicurazione per l’importo dei crediti fatturati al nostro partner contrattuale. 

3. Il nostro partner contrattuale non ha il diritto di utilizzare la merce trattenuta come garanzia, ovvero di impegnarli o trasferirli a terzi quale garanzia. Il nostro partner contrattuale deve informarci immediatamente per iscritto di qualsiasi sequestro o altro accesso da parte di terzi alla merce riservata. Nella misura in cui la terza parte non ci rimborsa le spese giudiziarie e stragiudiziali di una richiesta di svincolo, il nostro partner contrattuale ne sarà responsabile. 

Per proteggere la nostra proprietà dei beni riservati e la riserva di proprietà, continuano ad applicarsi le seguenti restrizioni: 

a] Se il nostro partner contrattuale rivende i beni riservati, con la presente ci assegna tutti i crediti a lui dovuti in relazione alla rivendita nei confronti di terzi per un importo pari all’importo finale della nostra fattura e dei nostri crediti accessori, indipendentemente dal fatto che i beni riservati siano stati rivenduti senza o dopo elaborazione. 

Autorizziamo revocabilmente il nostro partner contrattuale a riscuotere i crediti anche dopo la cessione. Non eserciteremo il nostro diritto di riscuotere i crediti e non revocheremo l’autorizzazione alla riscossione da parte del nostro partner contrattuale, fintanto che soddisfa i suoi obblighi di pagamento nei nostri confronti, non è inadempiente e, in particolare, non è stata presentata alcuna richiesta di apertura di una procedura di insolvenza sui suoi beni e non vi è alcuna sospensione dei pagamenti. Se sussiste una di queste circostanze, il nostro partner contrattuale è tenuto a notificarci i crediti ceduti e i loro debitori e a comunicarci tutte le ulteriori informazioni necessarie per la riscossione, a consegnarci i documenti pertinenti e a informare i debitori della cessione. La cessione è subordinata alla liquidazione dei nostri crediti. 

Il nostro partner contrattuale non è autorizzato a rivendere i beni riservati, nella misura in cui i suoi clienti hanno escluso o limitato la cessione dei crediti nei loro confronti. 

b) Un’elaborazione o trasformazione dei beni riservati di cui siamo produttori, ci fa diventare il proprietario diretto del prodotto elaborato o trasformato. 

Se l’articolo acquistato viene elaborato o trasformato utilizzando altri articoli che non ci appartengono, acquisiamo la comproprietà del nuovo articolo in proporzione del valore dei beni riservati agli altri articoli elaborati o trasformati al momento dell’elaborazione o della trasformazione. 

Se l’articolo acquistato è indissolubilmente connesso, miscelato o combinato con altri articoli che non ci appartengono, acquisiamo la comproprietà del nuovo articolo in proporzione al valore dei beni riservati [importo della fattura finale IVA inclusa] agli altri articoli al momento della connessione, miscelazione o combinazione. Se il nostro partner contrattuale acquisisce la proprietà esclusiva tramite connessione, miscelazione o combinazione, si conviene alla conclusione del contratto che la [com]proprietà dell’elemento unitario viene trasferita secondo il concetto descritto nella frase precedente. Il nostro partner contrattuale garantisce che la proprietà esclusiva o la comproprietà risultante sarà per noi gratuita. 

c] Siamo obbligati a liberare le garanzie alle quali siamo autorizzati su richiesta del nostro partner contrattuale nella misura in cui il loro valore di realizzo supera i crediti da garantire di oltre il 25%. Saremo noi a decidere quali garanzie rilasciare. 

5. Nella misura in cui la nostra riserva di proprietà non è legalmente valida ai sensi della legge del Paese in cui le merci possono essere consegnate, potremmo richiedere al nostro appaltatore di fornire una garanzia equivalente e mantenerla fino al pagamento finale. Se il nostro partner contrattuale non ottempera a questa richiesta, avremo il diritto di richiedere il pagamento immediato di tutti i crediti in sospeso, indipendentemente da qualsiasi termine di pagamento concordato o differimento. 

6. Nella misura in cui siamo destinatari di beni, ci opponiamo alla validità di qualsiasi riserva di proprietà da parte del nostro fornitore a suo favore. 

§ 9 Qualità del prodotto, garanzia, avviso di difetti, limitazione dei diritti di garanzia. 

1. Come assicurato o garantito, la determinata proprietà dei nostri prodotti si applica solo se è espressamente designata come tale nel contratto. Le informazioni contenute nei manuali da noi emessi sono solo raccomandazioni. Le circostanze della loro osservanza non possono giustificare un difetto materiale. 

Senza l’accordo esplicito scritto su un uso specifico, il nostro partner contrattuale si assume il solo rischio dell’idoneità tecnica ed economica dei nostri prodotti all’impiego, ad esempio il rischio della loro ammissibilità all’approvazione normativa all’estero. 

Il nostro partner contrattuale può far valere i diritti di garanzia a causa di un difetto solo se dimostra che il difetto da lui dichiarato era già presente al momento del trasferimento del rischio. 

Non siamo pertanto responsabili in particolare 

– per guasti del prodotto derivanti da avvio, funzionamento o uso impropri o manutenzione o assemblaggio impropri rispetto alle nostre istruzioni da parte del nostro partner contrattuale o di terzi. Inoltre, non siamo responsabili per danni causati da un funzionamento errato di una draga aspirante da parte di persone che non possono provare la partecipazione alla nostra formazione. 

– per usura normale 

– per influenze chimiche, elettriche o elettrochimiche sul nostro prodotto, di cui non siamo responsabili.

2. I diritti di garanzia del nostro partner contrattuale presuppongono l’adempimento degli obblighi commerciali di contestazione e ispezione. La notifica dei difetti deve essere effettuata entro i seguenti periodi: 

– entro tre settimane dalla consegna, per difetti evidenti o che potrebbero essere identificati durante un’ispezione iniziale adeguata, compreso l’uso di prova del prodotto; 

– entro due settimane dalla scoperta di un difetto, se non è stato possibile rilevarlo durante un’ispezione iniziale adeguata [come sopra]. 

3. Se il nostro partner contrattuale ha rispettato i suoi obblighi di ispezione e contestazione e la nostra consegna è difettosa, abbiamo il dovere e il diritto, a nostra discrezione, di eliminare il difetto esistente o di consegnare un prodotto sostitutivo. 

Per determinare la causa del difetto e apportare miglioramenti e consegne sostitutive, il nostro partner contrattuale deve concederci il tempo e le opportunità necessarie. Il nostro partner contrattuale deve avvisarci immediatamente se l’attesa delle prestazioni supplementari da parte nostra potrebbe mettere in pericolo la sicurezza operativa o provocare danni sproporzionati. 

La rettifica di solito avviene presso la sede della nostra azienda. In questo caso, il nostro partner contrattuale deve consegnare e ritirare il veicolo o la parte del veicolo a proprie spese presso la sede della nostra azienda. Dei costi di rettifica, sosteniamo solo il costo della parte di ricambio e i costi di installazione direttamente correlati alla parte difettosa, incluso il costo di fornitura dei nostri installatori. 

Se la rettifica fallisce o non eseguiamo la prestazione supplementare anche se siamo legalmente obbligati a farlo, il nostro partner contrattuale può recedere dal contratto o ridurre il prezzo contrattuale in conformità con le disposizioni di legge. Le richieste di risarcimento danni possono, se le loro condizioni sono soddisfatte, essere presentate conformemente ai requisiti specificati del § 10. 

La rettifica di un difetto è generalmente considerata fallita dopo il quarto tentativo fallito per eliminarlo. 

4. Non dobbiamo alcuna rettifica se la sua attuazione è impossibile o non può essere ragionevolmente prevista a causa di uno sforzo sproporzionato ai sensi del § 275 (2) del BGB . Nella misura in cui le nostre condizioni di vendita, consegna e pagamento non sono applicabili in questo contesto, si applicano le disposizioni di legge. 

5. Se abbiamo diritto a diritti di garanzia nei confronti di un subappaltatore, possiamo cedere tali diritti di garanzia al nostro partner contrattuale. In questo caso la nostra responsabilità in termini di garanzia è limitata nella misura in cui il nostro partner contrattuale non può risarcire il nostro subappaltatore anche dopo che è stato attuato un procedimento legale. Il periodo di prescrizione dei reclami contro di noi è inibito durante la durata delle negoziazioni condotte dal nostro partner contrattuale con il subappaltatore o delle controversie. 

6. Il nostro partner contrattuale non ha diritto a prestazioni supplementari, riduzioni o diritti di recesso, 

• se un difetto è dovuto a articoli o prodotti consegnati dal nostro partner commerciale 

• se il nostro partner commerciale desidera un determinato tipo di esecuzione, anche se l’abbiamo informato del rischio che il prodotto possa essere difettoso 

• se acquista da noi una macchina usata. 

Le suddette limitazioni di responsabilità non si applicano se abbiamo nascosto fraudolentemente il difetto in questione o ne abbiamo garantito l’assenza. 

7. La nostra responsabilità in merito al risarcimento dei danni causati da difetti del prodotto è regolata dal § 10. 

8. Il periodo di prescrizione delle garanzie è di un anno dall’inizio della prescrizione legale. 

Se adottiamo misure correttive, il suddetto periodo di prescrizione sarà rinnovato solo per le garanzie che coprono lo stesso difetto o le conseguenze risultanti da un difetto della rettifica. 

Adottando le misure correttive [rettifica, seconda consegna], non riconosciamo una richiesta legale del nostro partner contrattuale in merito alla garanzia [con la conseguenza di un nuovo inizio del periodo di prescrizione], a meno che non lo dichiariamo espressamente per iscritto. 

Per una responsabilità riguardante la mancanza di una proprietà garantita, una condotta intenzionale, gravemente negligente o malevola, nonché per le richieste di risarcimento per danni alla vita, al corpo o alla salute, si applicano i termini di prescrizione legali; lo stesso vale per i reclami ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto. 

§ 10 Responsabilità per danni. 

1. Per i reclami per danni contro di noi, in particolare per i danni diretti [compresa la perdita di profitto] o per danni indiretti [perdite finanziarie] e altri danni consequenziali, indipendentemente dal motivo legale su cui si basano tali reclami [impossibilità, ritardo, inosservanza, culpa in contrahendo, violazione positiva del contratto o fatto illecito], siamo responsabili solo in caso di 

• intenzione 

• grave negligenza da parte dei nostri organi o funzionari 

• danni colposi alla vita, al corpo o alla salute 

• difetti dell’articolo in consegna, secondo quanto previsto dalla legge sulla responsabilità del prodotto per lesioni personali e danni alla proprietà di oggetti usati privatamente 

violazione colposa di obbligazioni materiali risultanti dalla natura del contratto, senza i quali lo scopo contrattuale sarebbe compromesso [dovere cardinale], saremo anche responsabili per grave negligenza dei dipendenti non esecutivi e per lieve negligenza, in quest’ultimo caso limitata al danno contrattualmente tipico, ragionevolmente prevedibile. 

2. Nella misura in cui la nostra responsabilità è esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale dei nostri agenti vicari. 

§ 11 Requisito della forma scritta. 

Nella misura in cui le dichiarazioni devono essere presentate per iscritto in conformità con questi Termini e Condizioni, una dichiarazione inviata via fax, telegramma o e-mail è sufficiente per tutelare la forma. 

§ 12 Luogo di adempimento, foro competente, legge applicabile. 

1. Luogo di adempimento per tutti gli obblighi e servizi derivanti dal rapporto contrattuale è la sede della nostra società [Germersheim]. 

2. La giurisdizione per tutti i tipi di controversie, inclusi il trattamento della documentazione o degli assegni, è la nostra sede [Germersheim]. Tuttavia, ci riserviamo il diritto di intentare causa al nostro partner contraente dinanzi ai tribunali, che sarebbero competenti senza una clausola attributiva di competenza. 

In sostanza, la legge della Repubblica Federale Tedesca si applica esclusivamente ai rapporti legali con il nostro partner contrattuale, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci e all’esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci e all’esclusione del conflitto di leggi tedesco. 

Condizioni di vendita, consegna e pagamento_MTS 

A marzo 2010